Il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale di società, associazioni ed enti con personalità giuridica per gli illeciti commessi a loro vantaggio e nel loro interesse da amministratori, dipendenti o soggetti comunque collegati.
La società o l’ente può sottrarsi totalmente o parzialmente all’applicazione delle sanzioni adottando un “modello di organizzazione, gestione e controllo” in linea con quello previsto esplicitamente dal legislatore.
La mancata attuazione o la non corretta applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo delineato dal legislatore porta alle seguenti conseguenze:
- espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati nel suo interesse e alle pesanti sanzioni previste dal decreto, tra cui l’interdizione e la confisca dei beni;
- espone l’ente al commissariamento da parte del giudice laddove ricorrano determinate condizioni;
- espone l’ente al rischio di applicazione di misure cautelari da parte del Pubblico Ministero;
- espone gli amministratori ad azione di responsabilità da parte dei soci (art. 2392 e seguenti del Codice Civile) nel caso in cui alla Società fossero applicate le sanzioni per i reati previsti dalla legge a causa della mancata adozione del modello;
- espone l’ente ad un rischio commerciale indiretto, in quanto alcuni Enti Pubblici potrebbero non stipulare più convenzioni con soggetti non dotati di Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231/2001;

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